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Comitato Tecnico Scientifico

Comitato-tecnico

ALLEGATO D alla deliberazione n. 9/2014 dell’Amministratore Unico

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO DEL

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SMA CAMPANIA

 

Articolo 1 – Istituzione del Comitato

E’ istituito il Comitato tecnico-scientifico SMA Campania (di seguito “Comitato”), quale luogo privilegiato del dialogo fra mondo economico e mondo scientifico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti di consulenza programmatica, monitoraggio, critica ed orientamento.

Articolo 2 – Sede del Comitato

Il Comitato ha sede presso la società SMA Campania SpA (di seguito “società”).

Articolo 3 – Natura e competenze del Comitato

Il Comitato è organismo propositivo e di consulenza della società SMA Campania SpA, verso la quale dipende dal punto di vista organizzativo e gestionale. Il Comitato non gode di alcuna autonomia finanziaria e regolamentare. Il Comitato esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine all’attività di programmazione e innovazione della SMA Campania SpA. A tal fine il Comitato formula proposte e pareri all’organo amministrativo della società in ordine ai programmi e alle iniziative finalizzate alla realizzazione delle attività della società stessa. Su specifica richiesta dell’organo amministrativo della società il Comitato può svolgere funzioni organizzative e di rappresentanza in merito ad iniziative di carattere culturale, formativo, istituzionale e sociale. Il Comitato svolge inoltre funzioni di sostegno e promozione per le attività realizzate dalla società.

Articolo 4 – Composizione e nomina del Comitato

Il Comitato è composto:

a)      da membri interni alla società,

b)      da membri esterni rappresentativi del mondo scientifico, accademico, produttivo ed istituzionale.

La nomina dei membri del Comitato è di competenza dell’organo amministrativo della società. I membri del Comitato sono liberi da ogni vincolo verso la società, fatti salvi il vincolo della riservatezza per le informazioni acquisite nel corso del proprio mandato ed il vincolo di lealtà istituzionale. I membri esterni, ad eccezione del Presidente, vengono indicati dai partner tecnico-scientifici della società aderenti all’accordo di rete.

Articolo 5 – Natura e durata della nomina

La società non ha alcun vincolo contrattuale con i membri del Comitato. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, di qualsiasi natura, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, qualora le stesse spese siano state preventivamente accordate dall’organo amministrativo della società. Ciascun membro del Comitato dura in carica fino alla scadenza naturale, alla decadenza o alla sostituzione dell’organo amministrativo, fatta salva la possibilità di essere riconfermato. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive i membri del Comitato sono considerati decaduti dalla loro funzione.

Articolo 6 – Organi del Comitato

Sono Organi del Comitato:

a)      il Presidente,

b)      i gruppi di lavoro.

Articolo 7 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dall’organo amministrativo della società, scelto sulla base di comprovate esperienze tecniche e professionali, nonché della capacità di rappresentanza istituzionale. Il Presidente rappresenta il Comitato e ne presiede le sedute, coordinando le discussioni. Il Presidente formula l’ordine del giorno delle riunioni e ne firma i verbali. In caso di indisponibilità il Presidente può delegare a presiedere le riunioni un altro membro del Comitato.

Articolo 8 – Riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente con uno specifico ordine del giorno. Il Presidente può invitare alle riunioni uno o più esperti, per fornire pareri in merito ad uno o più punti all’ordine del giorno. Per ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente. Copia di ogni verbale è inviata a tutti i componenti del Comitato. Un estratto dei verbali del Comitato viene pubblicato, con cadenza almeno annuale, sul sito istituzionale della società.

Articolo 9 – Riunioni del Comitato

La convocazione è fatta dal Presidente utilizzando le principali tecnologie in uso, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L’ordine del giorno ed eventuale materiale informativo o utile alla discussione deve pervenire con la convocazione. Le riunioni del Comitato possono avvenire in loco, presso una sede prestabilita, ovvero a distanza utilizzando le principali tecnologie in uso.

Articolo 10 – Gruppi di lavoro

Le attività del Comitato possono articolarsi in gruppi di lavoro, la cui composizione, durata e compiti sono stabiliti dal Presidente. Per ciascun gruppo di lavoro il Presidente individua un referente, il quale ne coordina i lavori. Il referente riferisce al Presidente circa i risultati del gruppo di lavoro.

Articolo 11 – Partecipazione alle riunioni

I membri del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Comitato e a quelle dei gruppi di lavoro.  Le assenze devono essere giustificate.

Articolo 12 – Supporto tecnico ed organizzativo

Le attività del Comitato e dei gruppi di lavoro sono supportate da una struttura individuata dall’organo amministrativo della società. La struttura di supporto cura la stesura dei verbali e ne dispone l’invio ad ogni componente. La struttura di supporto collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell’ordine del giorno, alle convocazioni, alla raccolta di eventuale materiale informativo o utile alla discussione, alla predisposizione di specifici documenti o rapporti. La struttura di supporto funge da segreteria organizzativa del Comitato e dei gruppi di lavoro.

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