Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
In data 23 ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo funzionigramma aziendale, definito anche in considerazione dell’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, anch’esso approvato in pari data.
Il nuovo organigramma sarà pienamente attuativo con la nomina del Direttore Generale, all’esito della procedura selettiva avviata con Avviso Pubblico e il cui iter è in fase di espletamento.