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Accesso Civico

In linea con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1309/2016, la Società ha provveduto ad adottare un Regolamento per la gestione delle richieste di accesso a dati e documenti detenuti dalla Società, attraverso le seguenti tipologie di accesso previste dal legislatore che rispondono a finalità diverse:

  • Accesso Documentale: diritto esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (facoltà partecipative / oppositive / difensive) e collegata al documento oggetto dell’istanza (capo V della L. n. 241/1990);
  • Accesso Civico Semplice, diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che SMA Campania ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo (art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013);
  • Accesso Civico Generalizzato, diritto riconosciuto a chiunque, senza obbligo di motivazione dell’istanza, di richiedere informazioni, dati e documenti in possesso della Società, ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati previsti dal legislatore (art. 5, co. 2 – art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).

 

Modalità per l’esercizio del diritto di Accesso Documentale

Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale o formale e si realizza attraverso l’esame del documento o l’estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l’esame dell’atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto, anche in formato elettronico.

La Richiesta di Accesso Documentale deve essere sempre motivata, indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante direttamente collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso.

La Richiesta di Accesso Documentale informale, anche verbale,è accolta dal responsabile del procedimento qualora non vi siano dubbi sulla legittimità soggettiva del Richiedente, il documento sia immediatamente disponibile e non vi siano Controinteressati. Diversamente, la Richiesta, gratuita, può essere avanzata formalmente, utilizzando preferibilmente il Modulo A, e si considera validamente presentata se consegnata:

  • tramite PEC all’indirizzo smacampaniaspa@pec.it;
  • a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@smacampania.it – in tal caso deve essere indicato nel messaggio il nome del Richiedente e deve essere allegato il relativo documento di identità in corso di validità;
  • a mezzo fax al numero 081 5624517 – in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità;
  • tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: SMA Campania S.p.A. – Centro Direzionale di Napoli, isola E7 – 80143 Napoli – avendo cura di apporre sulla busta la dicitura “Richiesta di accesso documentale” – in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità;
  • a mano presso l’indirizzo di cui sopra – anche in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità.

La Società provvede entro 30 giorni a comunicare al Richiedente l’esito dell’istruttoria. In presenza di Controinteressati, la Società informa gli stessi della Richiesta di Accesso Documentale concedendo un termine di 10 giorni per inviare opposizione motivata. In tale arco temporale i termini sono sospesi.

In caso di accoglimento della Richiesta, la comunicazione indica l’ufficio presso il quale visionare il documento ed estrarne eventualmente copia, il periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, e l’orario nel quale l’accesso può avvenire, nonché ogni altra informazione a tal fine necessaria.

In caso di diniego, espresso o tacito, al diritto dell’Accesso Documentale sono ammessi i rimedi di cui all’art. 25 della L. n. 241/1990.

 

Modalità per l’esercizio del diritto di Accesso Civico Semplice

L’esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del Richiedente.

La Richiesta di Accesso è gratuita va indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo B1, e si considera validamente presentata se consegnata:

  • tramite PEC all’indirizzo trasparenzasmacampania@pec.it;
  • a mezzo e-mail all’indirizzo gdepalma@smacampania.it – in tal caso deve essere indicato nel messaggio il nome del Richiedente e deve essere allegato il relativo documento di identità in corso di validità;
  • a mezzo fax al numero 081 5624517 – in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità;
  • posta ordinaria al seguente indirizzo: SMA Campania S.p.A. – Centro Direzionale di Napoli, isola E7 – 80143 Napoli – all’attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avendo cura di apporre sulla busta la dicitura “Richiesta di accesso civico semplice” –in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità;
  • a mano presso l’indirizzo di cui sopra – anche in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità.

In caso di accoglimento, la Società entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al Richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandone il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo, mancata risposta o diniego della Richiesta di Accesso Civico Semplice da parte del RPCT, il Richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, di cui all’articolo 2, comma 9-bis, L. 241/1990 e s.m.i, individuato nella persona del Direttore Generale della Società, utilizzando il Modulo B2, secondo le medesime modalità previste per la Richiesta di Accesso, e indirizzandolo anche all’indirizzo e-mail afreschi@smacampania.it.

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, ovvero di diniego del RPCT, il Richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010.

 

Modalità per l’esercizio del diritto di Accesso Civico Generalizzato

L’esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del Richiedente.

La Richiesta di Accesso è gratuita va indirizzata alla Direzione Generale di SMA Campania, utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo C1, e si considera validamente presentata se consegnata:

  • tramite PEC all’indirizzo smacampaniaspa@pec.it;
  • a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@smacampania.it – in tal caso deve essere indicato nel messaggio il nome del Richiedente e deve essere allegato il relativo documento di identità in corso di validità;
  • a mezzo fax al numero 081 5624517 – in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità;
  • posta ordinaria al seguente indirizzo: SMA Campania S.p.A. – Centro Direzionale di Napoli, isola E7 – 80143 Napoli – all’attenzione del Direttore Generale, avendo cura di apporre sulla busta la dicitura “Richiesta di accesso civico generalizzato” –in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità;
  • a mano presso l’indirizzo di cui sopra – anche in tal caso la Richiesta di Accesso deve essere sottoscritta dal Richiedente e deve essere corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità.

L’Accesso Civico Generalizzato può essere escluso o limitato dalla Società, mediante opportuna motivazione, nei seguenti casi:

  • eccezioni assolute (segreti di Stato o altre fattispecie di divieto previsti dalla legge);
  • eccezioni relative alla tutela di interessi pubblici inerenti:
    • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico,
    • la sicurezza nazionale,
    • la difesa e le questioni militari,
    • le relazioni internazionali,
    • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato,
    • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento,
    • il regolare svolgimento di attività ispettive;
  • eccezioni relative alla tutela di interessi privati inerenti:
    • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia,
    • la libertà e la segretezza della corrispondenza,
    • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali;
  • Richiesta manifestamente irragionevole / massiva, tale da risultare incompatibile con i principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa.

In caso di limitazioni parziali ai documenti/dati/informazioni richiesti, la Società consente l’accesso agli altri dati o alle altre parti del documento.

In caso di accoglimento, la Società entro 30 giorni procede a comunicare all’interessato i dati, le informazioni o i documenti richiesti. In presenza di eventuali Controinteressati, la Società informa gli stessi della Richiesta di Accesso Civico Generalizzato concedendo un termine di 10 giorni per proporre opposizione motivata. In tale arco temporale i termini sono sospesi.

Sia il Richiedente sia il Controinteressato possono presentare domanda di riesame nelle seguenti ipotesi:

  • Richiedente: rigetto totale o parziale della Richiesta di Accesso Civico Generalizzato o di mancata risposta entro i termini previsti;
  • Controinteressato: mancato accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione.

La domanda di riesame è gratuita e va indirizzata al RPCT, utilizzando preferibilmente l’apposito Modulo C2 e secondo le modalità previste per l’Accesso Civico Semplice, il quale si pronuncia con atto motivato entro il termine di 20 giorni.

A fronte della decisione della Società ovvero, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il Richiedente o il Controinteressato, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010.

 

Registro degli accessi

E’ istituito il Registro degli accessi in cui annotare, in ordine cronologico, le richieste di accesso pervenute alla Società, distinte per tipologia e con l’indicazione di (ove applicabile per la tipologia di accesso): data, oggetto e relativo esito/motivazioni, presenza contro interessati, ecc.

 

Per ulteriori informazioni

 

Pagina aggiornata il 04/09/2018

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